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REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA
La “Casa di Riposo per Anziani San Benigno” con sede in Rossano Via G. Rizzo n° 14/L – 87067 Rossano (CS)
Adotta
Ai sensi della Legge Regionale 26 Gennaio 1985, n° 5, sul riordino e programmazione delle funzioni socio–assistenziali, il presente
Regolamento Interno di Gestione
Il presente Regolamento ha la finalità di definire gli scopi e le modalità di funzionamento della casa di riposo.
ART. 1
Il servizio residenziale “Casa di Riposo per Anziani San Benigno” con sede in Rossano Via G. Rizzo n° 14/L, appositamente locato per scopi di solidarietà sociale.
ART. 2
Il servizio residenziale, della tipologia casa di riposo, è destinato prevalentemente a persone anziane autosufficienti che non sono in grado di condurre una vita autonoma o che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria abitazione. L’ospite non–autosufficiente deve essere “soggetto curabile a domicilio” per il quale non è prescritto il ricovero presso una "Casa Protetta” (Cfr. modifica apportata al Regolamento Regionale della Deliberazione Consiglio Regionale n. 242 del 26/11/1997, punto 7) , ma curabile domiciliarmene e, quindi, presso la Casa di Riposo.
ART. 3
Possono essere ospitati anche persone non anziane che, per una particolare situazione fisica, economica o sociale, si trovano nella necessità di ricorrere ad un servizio collettivo.
ART. 4
La struttura intende dare soluzione definitiva a quelle persone che non hanno dei limiti (fisici, psicologici, economici e sociali) nel condurre una vita autonoma. Il servizio residenziale ha la finalità di offrire una condizione di vita che permetta all’ospite una sufficiente se non totale autonomia di vita, garantendo a tutti i servizi di cui ha bisogno: Assistenza alberghiera completa; Assistenza tutelare; Attività di socializzazione; Iniziative occupazionali e ricreativo–culturali.
ART. 5
Il servizio residenziale è coordinato, per il suo funzionamento, da una Responsabile, che può essere direttamente l’Ente Gestore, che: Coordina l’attività degli operatori e dei volontari che assicurano i servizi; Attua i programmi delle attività e i protocolli assistenziali; Annota nelle cartelle personali le prestazioni assistenziali erogate ad ogni ospite e i risultati del trattamento assistenziale; Annota la presenza degli ospiti in un apposito registro.
ART. 6
Nessuna iniziativa che esuli l’ordinaria amministrazione può essere presa, neppure dal Responsabile del servizio, senza essere preventivamente autorizzata dall’Ente Gestore.
ART. 7
Le domande di ammissione al servizio residenziale, da parte dei soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2 del presente Regolamento, devono essere indirizzate all’Ente Gestore che, dopo aver valutato ed esaminato la situazione–problema dei singoli casi, predisporrà, se necessario, un’apposita graduatoria.
ART. 8
L’ospite prima dell’ingresso è tenuto a: Produrre un certificato medico attestante l’esenzione da malattie infettive e diffusive mentali, che ne impediscono la vita comunitaria nonché l’eventuale esito dell’esame schermografico; Firmare la convenzione–contratto con la quale saranno sottoscritti reciprocamente gli impegni, i protocolli assistenziali e il concorso dell’utente all’onere della realtà; Versare una cauzione pari alla somma determinata all’Ente Gestore; Indicare nella scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, i nomi ed indirizzi di familiari e/o garanti; Disporre di un corredo personale sufficiente.
ART. 9
L’ospite e/o il garante è tenuto a versare la retta mensile in via anticipata alla cassa dell’Ente. La retta mensile può essere modificata in relazione agli standard stabiliti dalla Regione Calabria. L’eventuale integrazione della retta, oltre all’80% della pensione dell’ospite, dovrà essere garantita dai parenti tenuti agli alimenti o, per i soggetti in stato di bisogno, dagli Enti preposti.
ART. 10
In caso di rinuncia per qualsiasi causa, l’ospite e/o i parenti tenuti agli alimenti sono tenuti al pagamento della retta fino alla comunicazione di disdetta da comunicarsi con i mesi in anticipo previsti dalla convenzione–contratto con raccomandata A.R..
ART. 11
Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto dal responsabile in collaborazione con la rappresentanza degli ospiti e con la consulenza di un medico o di un dietologo. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.
ART. 12
L’ospite gode della massima libertà salvo limitazioni dallo stato di salute, prescritte dal medico curante. L’ospite può entrare, uscire, ricevere visite in ogni ora del giorno, evitando solo di recare disturbo agli altri ospiti, specialmente nelle ore di riposo.
ART. 13
L’ospite continua ad essere a carico del servizio sanitario nazionale e dei rispettivi medici di base. L’ente è tenuto: Richiedere e assicurare le prestazioni di carattere infermieristiche da parte dell’A.S.L.; Chiamare, in caso di necessità, il medico dell’ospite; Prestare all’ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie; Interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico; Organizzare, su disposizione del medico curante, il trasporto all’ospedale; Adoperarsi affinché l’ammalato segua la dieta prescritta dal medico; Avvisare i familiari in caso di pericolo di vita o di gravi infermità che richiedono provvedimenti urgenti.
ART. 14
L’Ente non si assume alcun onere per prestazioni medico – farmaceutiche specialistiche a favore degli ospiti. In caso di decesso i familiari dell’ospite sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti e ai relativi oneri.
ART. 15
L’Ente non assume responsabilità alcuna per valori conservati nelle stanze degli ospiti. Declina ogni responsabilità per danni che possono derivare, senza sua colpa, agli ospiti o alle loro cose.
ART. 16
L’Ente può allontanare l’ospite con preavviso di quindici giorni o con provvedimento d’urgenza qualora questi: Tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria; Commetta gravi infrazioni del Regolamento interno; Sia moroso nel pagamento della retta; Abbia perso i requisiti di cui all’art. 2.
ART. 17
L’ospite potrà dedicarsi ad attività occupazionali sia all’interno dell’alloggio che all’esterno. Le attività occupazionali potranno essere rivolte ai fini personali ed a favore della Casa di Riposo a titolo gratuito.
ART. 18
Gli stessi ospiti, secondo i principi di amore e di carità, che sono alla base del progetto della struttura di accoglienza, si sostengono e si aiutano vicendevolmente durante la loro permanenza con spirito caritatevole in un clima di famiglia.
ART. 19
Nella struttura possono operare volontari che assicurano gratuitamente proprie prestazione. I volontari sono tenuti a: Rispettare i programmi di attività; Attenersi ai compiti loro affidati, astenendosi da ogni azione che rechi serio pregiudizio all’organizzazione e al funzionamento dei servizi.
ART. 20
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia.